Attualmente gli amministratori di condominio non hanno l’obbligo di iscrizione nei Registri tenuti presso le associazioni di categoria o altri Registri tenuti da enti o istituzioni pubbliche (es. Camere di Commercio, Ministero di Grazia e Giustizia etc.). Si veda, in questo senso, l’articolo 71 bis delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile, che non prevede alcun obbligo di iscrizione, salvo precisare che l’amministratore di condominio deve aver frequentato un corso base iniziale e deve svolgere formazione continua/periodica. L’articolo 71 bis, comma 1, lettera g) delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile, stabilisce infatti che possono svolgere l’attività di amministratore di condominio, i soggetti che, tra l’altro, «…hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale».
“Questo stato di fatto non garantisce, al di là di altri pur importanti profili (tra cui quello fiscale), la tutela dei consumatori/condòmini, utenti finali del servizio “amministrazione di condominio” – spiega Matteo Rezzonico presidente di FNA – Federamministratori – per un condòmino è infatti impossibile sapere, con sufficiente grado di certezza, se l’amministratore del proprio condominio, (che non abbia i requisiti per essere esente), abbia frequentato un corso di formazione iniziale e svolga formazione “periodica”. Questa situazione non è più tollerabile, un cambiamento è necessario”.
Bisogna infatti considerare che l’articolo 2, commi 3 e 4, della Legge 4 del 2013, in tema di professioni non regolamentate in Ordini o Collegi, dispone che «Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti…Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti…». Il successivo articolo 7 della richiamata Legge 4 del 2013 dispone, tra l’altro, che «Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilita’ del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione; b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attivita’ professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione; d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4; e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attivita’ professionale».
In tale contesto, non può che valutarsi positivamente la “riaccensione” in Senato – ancorchè motivata da profili di contrasto all’evasione fiscale – del dibattito circa l’iscrizione, “a meri fini pubblicistici e a loro spese”, in un apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, dell’amministratore di condominio, con indicazione dell’eventuale associazione di categoria alla quale è iscritto, in cui ha svolto il corso iniziale e svolge attività di formazione periodica. “Sul punto – continua l’avvocato Rezzonico (riferendosi all’Ordine del giorno G/2853/36/5 al DDL n. 2853, che costituisce impegno per il Governo) – pare lacunoso il testo vigente dell’articolo 71 bis delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile nella parte in cui non si prevede, l’immediata cessazione dell’incarico dell’amministratore in caso di mancanza dei requisiti di cui all’articolo 71 bis, comma 1, lettera g, (aver frequentato un corso formazione iniziale e svolgere formazione periodica, salvi i casi di esenzione)”.