Con il parere favorevole votato a maggioranza dalla sesta commissione del Consiglio regionale del Lazio le norme per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio sono pronte per essere esaminate dall’Aula della Pisana. La proposta di legge n. 365, di iniziativa di Giunta, vuol favorire interventi che – oltre a un generalizzato miglioramento del patrimonio edilizio esistente – contribuiscano alla riqualificazione della città pubblica, alla realizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature nelle aree degradate e alla integrazione dei servizi nelle aree urbane, inclusa la mobilità, in particolare su ferro. Attenzione viene riservata anche a bioedilizia e architettura sostenibile. Il testo rappresenta, in un certo senso, il dopo “piano casa”, in scadenza il primo giugno.
Nella versione licenziata sono previste premialità con incremento di volumi o superfici, delocalizzazioni e cambi di destinazione d’uso. Ai comuni è affidato un ruolo centrale nella scelta e nella valutazione degli interventi di rigenerazione urbana o di recupero edilizio. Tra gli obiettivi della legge anche quello europeo di consumo di suolo zero per il 2050 (citato nella relazione illustrativa) e quello introdotto dalla commissione di riuso dei materiali frutto delle demolizioni. Inserite anche disposizioni in materia di terremoto.
Gli interventi previsti dalla futura legge, nella versione votata oggi dalla commissione presieduta da Enrico Panunzi, potranno essere eseguiti solo sulle porzioni territorio urbanizzate e su edifici legittimamente realizzati o sanati. Tra le zone escluse: quelle con vincolo di inedificabilità assoluta, le aree protette (seppure con alcune eccezioni), le zone a rischio idrogeologico “molto elevato” ed “elevato” e – argomento che ha monopolizzato parecchie sedute di commissione – nelle aree agricole, tranne che in alcune circostanze, legate alla presenza di insediamenti riconosciuti dal piano territoriale paesistico (Ptpr).
In particolare la proposta disciplina i programmi di rigenerazione urbana, gli “ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio”, gli interventi per il miglioramento sismico e l’efficienza energetica, nonché i cosiddetti interventi diretti. Dettate anche norme particolari per il “riordino funzionale” degli stabilimenti balneare nel rispetto della disciplina paesistica e ambientale allo scopo di dare certezze ai Comuni.
I PUNTI PRINCIPALI
Nel caso di programmi di rigenerazione le premialità per il rinnovo del patrimonio edilizio esistente, per le opere pubbliche e per le cessioni di aree aggiuntive potrà essere portata dai Comuni fino al 35 per cento della superficie lorda esistente (fino al 40 nel caso in cui la superficie esistente sia ridotta almeno del 10 per cento a favore della superficie permeabile). Nei programmi andrà indicata dai Comuni anche la quota di alloggi da destinare a edilizia residenziale pubblica e sociale. Sono esclusi dai programmi di rigenerazione gli insediamenti urbani storici individuati come tali dal Ptpr.
I Comuni, inoltre, potranno individuare – anche su proposta di privati – “ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio” nei quali consentire interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione con una volumetria o una superficie lorda aggiuntiva nella misura massima del 30 per cento. Anche in questo caso sono possibili – sempre a particolari condizioni – cambi di destinazione d’uso e delocalizzazioni. Come pure per i programmi di rigenerazione, sono previste premialità aggiuntive del 5 per cento se gli interventi saranno realizzati con concorsi di progettazione.
C’è poi il capitolo degli “interventi diretti”. La proposta di legge consente sempre – ma nel quadro delle finalità della legge – interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione con un incremento fino al massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente (ad eccezione degli edifici produttivi: fino al 10 per cento della superficie coperta). La norma è stata estesa dalla commissione al potenziamento e alla ristrutturazione delle sale cinematografiche e dei centri culturali polifunzionali. Le disposizioni relative agli interventi diretti potranno essere sfruttate una tantum e mai nelle zone individuate come insediamenti urbani storici ai sensi del Ptpr.
Quanto infine all’efficienza energetica e al miglioramento sismico del patrimonio edilizio esistente la commissione ha introdotto un nuovo articolo. I consigli comunali potranno inserire negli strumenti urbanistici generali vigenti ampliamenti, a questi scopi, del 20 per cento della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 metri quadrati. I comuni potranno accordare sconti sugli oneri di urbanizzazione se gli interventi riguarderanno la prima casa. Nelle zone colpite dal terremoto gli ampliamenti, con realizzazione di un corpo edilizio separato, potranno essere autorizzati anche in un altro lotto dello stesso comune, ma comunque non in zona agricola. Altre disposizioni in materia di terremoto sono state previste per la riformulazione degli strumenti urbanistici dei comuni del cratere e una serie di misure per prevenzione e riduzione del rischio affidate a un regolamento di Giunta.
ZONE AGRICOLE E AREE NATURALI PROTETTE
Il giro di boa dell’iter della proposta di legge è arrivato la scorsa settimana, quando è stato trovato un accordo tra maggioranza e parte dell’opposizione sulle condizioni di applicabilità della futura disciplina alle aree agricole, in origine totalmente escluse dalla proposta iniziale. La legge si applicherà, in base all’emendamento poi approvato dalla commissione, alle zone agricole che siano state individuate dal Ptpr come “paesaggio degli insediamenti urbani” e “paesaggio degli insediamenti in evoluzione”, fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge regionale “Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale del territorio della regione” (art. 2, comma 4, legge regionale 22/1997). La nuova formulazione consente inoltre che siano comunque consentiti gli “interventi diretti” nelle zone agricole.
Anche per le aree naturali protette un emendamento approvato lunedì scorso ha consentito l’applicazione della legge alle sole zone individuate come “paesaggio degli insediamenti urbani” dal Ptpr. È comunque fatto salvo quanto consentito dai piani di ciascuna area naturale e dalla legge regionale 29/1997 (le “Norme in materia di aree protette regionali”).