Rigenerazione urbana: in arrivo un fondo da 272 milioni di euro

Nel contesto del Fondo Tematico Piani Urbani Integrati (il “Fondo Tematico PUI”), parte del “Fondo di
Fondi Ripresa e Resilienza Italia” di cui agli articoli 8 e 21, comma 4, del Decreto-Legge 6 novembre
2021, n. 152 (convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, il “D.L. 152/2021”),
finalizzato all’attuazione, tra l’altro, della linea progettuale “Piani urbani integrati – Fondo di Fondi
della BEI – M5C2, intervento 2.2 b)” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (“PNRR”), e
costituito tramite l’Accordo di Finanziamento sottoscritto in data 22 dicembre 2021 tra la Banca
Europea per gli Investimenti (“BEI”) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”), il presente
Avviso è volto a rendere noti, in particolare e tra l’altro:
– le categorie di soggetti ammessi a presentare richieste di supporto finanziario al Fondo
Tematico PUI;
– l’ambito territoriale di riferimento;
– la tipologia di progetti e i settori di investimento ammissibili;
– l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili;
– elementi generali circa le tipologie dei prodotti finanziari che saranno messi a disposizione;
– l’identità e i recapiti degli Intermediari Finanziari tramite cui sarà offerto il supporto finanziario
a valere sul Fondo;
– le modalità di presentazione delle richieste di supporto finanziario e le modalità di verifica di
ammissibilità/coerenza dei progetti.

Articolo 2. Obiettivi dell’intervento
Il Fondo Tematico PUI è volto a rafforzare gli interventi previsti nell’ambito dei piani urbani integrati
delle Città Metropolitane di cui alla linea progettuale “Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2” del
PNRR (articolo 21, comma 1, del D.L. 152/2021), come individuati ai sensi del decreto del Ministro
dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 22 aprile 2022 i (“Piani
Urbani Integrati”), rettificato con successivo decreto del 6 maggio 2022, del 25 luglio 2022 e, da
ultimo, con decreto del 21 dicembre 20221, attraverso il supporto di progetti che promuovano
l’inclusione sociale e combattano le varie forme di vulnerabilità, aggravate dall’emergenza della
pandemia da COVID-19.
Il supporto del Fondo Tematico PUI in questione viene destinato quindi a progetti coerenti con le
progettualità inserite nei Piani Urbani Integrati delle Città Metropolitane.
Gli obiettivi del Fondo Tematico PUI, nel contesto del PNRR, mirano, tra l’altro, a:
– promuovere lo sviluppo e l’attuazione di investimenti urbani che garantiscano benefici
economici, sociali e ambientali a lungo termine e che siano al tempo stesso in grado di essere
finanziariamente autosufficienti;
– attrarre finanziamenti privati nei progetti di risanamento urbano, creando uno strumento
finanziario destinato a supportare progetti di riqualificazione urbana privati e pubblici (nella
misura in cui la quota di partecipazione pubblica rimanga pari o inferiore al 50%), compresi gli
edifici ecosostenibili e le iniziative connesse all’edilizia sociale, e agevolando l’accesso al
credito, in particolare per i casi di progetti finanziariamente auto-sostenibili per i quali il
supporto pubblico sia giustificato da fallimento del mercato o dal relativo profilo di rischio;
– accelerare gli investimenti nel risanamento urbano e nell’efficientamento energetico degli
edifici, contribuendo anche agli obiettivi della transizione verde attraverso la promozione di
un risanamento urbano sostenibile;
– garantire la transizione verde e la trasformazione digitale nei settori interessati.

Articolo 3. Soggetti ammessi a presentare le richieste di supporto finanziario
a) Il Fondo Tematico PUI sostiene:
o Promotori privati;
o Partenariati pubblico-privati, nella misura in cui la quota di partecipazione pubblica
rimanga pari o inferiore al 50%;
i quali promuovano progetti o iniziative coerenti con i progetti/interventi oggetto di
finanziamento pubblico inclusi nei Piani Urbani Integrati delle Città Metropolitane, anche
ricadenti nei comuni dell’area metropolitana (i “Destinatari Finali”).
b) Particolare attenzione sarà rivolta ai Destinatari Finali inclusi nelle predette categorie i) di
particolare rilevanza nel contesto del PNRR italiano, quali quelli che contribuiscono alla
transizione verde, alla digitalizzazione e/o allo sviluppo socioeconomico nel paese, ii)
particolarmente colpiti dalla crisi causata dalla pandemia da Covid-19.
c) L’ammissione dei Destinatari Finali al supporto del Fondo Tematico PUI è subordinata alla
positiva due diligence (incluso in relazione ad aspetti KYC/AML), analisi di sostenibilità
economico-finanziaria ed istruttoria creditizia del Destinatario Finale medesimo e rispetto
all’investimento e/o progetto per cui si richiede accesso al supporto finanziario, da parte degli
Intermediari Finanziari (come definiti all’articolo 6, paragrafo b), che segue) e secondo il loro
insindacabile giudizio e prudente apprezzamento, in linea con le prassi e gli standard di
finanziabilità, tenuto conto delle finalità del Fondo Tematico PUI (incluse valutazioni di finanza
d’impatto connesse a fallimento del mercato o al profilo di rischio del Destinatario Finale) ed
il rispetto del DNSH2, ivi incluse: i) la lista di esclusione di attività e beni dall’ammissibilità, ii) il
trattamento protettivo della sostenibilità (sustainability proofing) e iii) la verifica della
conformità legale con la pertinente legislazione ambientale dell’Unione Europea e nazionale
di tutti i progetti e investimenti (transazioni) oggetto di supporto da parte del Fondo Tematico PUI.

Articolo 4. Ambito territoriale interessato
a) L’area di realizzazione e implementazione dei progetti e/o degli investimenti è esclusivamente
il territorio della Repubblica Italiana. Indicativamente il 40% delle risorse disponibili del Fondo
b) I Destinatari Finali possono avere sede legale od operativa in tutto il territorio della Repubblica
Italiana.

Articolo 5. Tipologia di progetti e settori di investimento ammissibili
a) Il Fondo tematico sarà destinato al supporto dei seguenti investimenti e/o progetti da parte
dei Destinatari Finali nei macro-ambiti evidenziati di seguito, che si focalizzano sulle catene di
valore strategico:
o recupero ambientale e rivitalizzazione urbana: sostegno alle tecnologie con minori
emissioni di CO2 nelle aree urbane (con tassativa esclusione di progetti che prevedano
uso di caldaie, anche quelle a condensazione);
o rivitalizzazione sociale ed economica nel contesto dei piani di sviluppo urbano
integrato: rinnovamento, rigenerazione e valorizzazione delle aree urbane
sottoutilizzate o inutilizzate (aree dismesse e terreni edificabili), miglioramento dei
sistemi di mobilità locale verdi, sostenibili e intelligenti;
o azione per il clima e transizione verde (inclusa efficienza energetica, anche in
complementarità con il programma “Ecobonus” in quanto applicabile);
o transizione digitale;
o coesione e inclusione sociale: riqualificazione degli spazi urbani per la creazione di
parchi urbani e infrastrutture sociali per promuovere comunità sostenibili;
miglioramento delle aree urbane per garantire una maggiore sicurezza;
o linee d’intervento riservate al recupero di soluzioni alloggiative dignitose per i
lavoratori del settore agricolo ed industriale.
b) Gli investimenti e/o progetti ammissibili al supporto del Fondo Tematico PUI dovranno essere
in linea con il principio DNSH secondo le modalità esplicitate all’articolo 3 del presente Avviso,
e previste in merito dalla normativa di riferimento applicabile3. Gli Intermediari Finanziari,
coerentemente col quadro giuridico europeo e nazionale, cureranno la verifica, a proprio
insindacabile giudizio, e il monitoraggio circa il rispetto del principio DNSH, e, più in generale,
l’implementazione del progetto e/o investimento.
In nessun modo i finanziamenti saranno utilizzati in violazione del principio DNSH; in dettaglio:
– tra gli impegni continuativi, verrà garantito che il finanziamento non violerà i settori di
attività della c.d. lista di esclusione corredata dalle note4;
3 Le transazioni dovranno essere conformi alla guida tecnica “Non causare danni significativi” (2021/C58/01) e dovranno applicare gli
orientamenti tecnici della Commissione Europea sulla verifica della sostenibilità per InvestEU; b) escludere le attività indicate nell’elenco di
esclusione DNSH stabilito nella decisione di esecuzione del Consiglio UE relativa all’approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa
e Resilienza dell’Italia (CID del 22/06/2021), e c) verificare la conformità legale dei progetti con la pertinente legislazione ambientale
dell’Unione Europea e nazionale di tutte le transazioni, comprese quelle esentate dalla verifica della sostenibilità. I soggetti ammessi a
presentare le richieste di supporto finanziario devono rispettare le indicazioni in tema di DNSH alla luce delle prescrizioni adottate con la
Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – RGS – Servizio centrale per il PNRR, Ufficio II, avente ad
oggetto la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH)” e la successiva Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 di aggiornamento della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente
(cd. DNSH) con le allegate schede tecniche applicate ai differenti regimi e all’introduzione dei requisiti trasversali di semplificazione
dell’attività di verifica.
4 ln applicazione degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (cfr. CE— Orientamenti
tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU): escludere dall’ammissibilità il seguente elenco di attività e attivi: i) attività e
attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle (Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti
la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e
– tra gli impegni nei confronti dei destinatari finali verrà garantita l’applicazione della
metodologia Invest-EU per le diverse soglie previste5 (sopra o sotto i 10 milioni di euro);
– tra gli obblighi minimi dell’intermediario finanziario, verrà garantito il rispetto del
principio DNSH – anche – attraverso la dotazione di un apposito sistema di controllo
interno per la Gestione dei rischi sociali, ambientali e climatici nel rispetto del
Regolamento Invest-EU.
c) Le risorse del Fondo Tematico PUI dovranno essere erogate ai destinatari finali per progetti o
investimenti ammissibili entro il 30 giugno 2026.

Articolo 6. Risorse Finanziarie
a) Le risorse disponibili per gli investimenti e/o progetti di cui al precedente articolo 5
ammontano complessivamente ad Euro 257.312.000,00, nell’ambito della dotazione
complessiva del Fondo Tematico PUI pari a Euro 272.000.000,00.
b) Il supporto finanziario sarà erogato tramite gli intermediari finanziari NEWCO – Fondo
Tematico Piani Urbani Integrati S.r.l. (Gruppo Intesa Sanpaolo/Equiter S.p.A) e Banca
Finanziaria Internazionale S.p.A. (in breve Banca Finint) (congiuntamente gli “Intermediari
Finanziari”), secondo la ripartizione che segue, salve ulteriori integrazioni dell’Avviso e
comunque sino a esaurimento delle risorse disponibili.
c) Le risorse di cui al paragrafo a) che precede sono ripartite tra gli Intermediari Finanziari come
segue:
i. NEWCO – Fondo Tematico Piani Urbani Integrati S.r.l. (Gruppo Intesa
Sanpaolo/Equiter S.p.A): prodotti di prestito, equity e quasi-equity per un importo di
Euro 154.387.200,00;
ii. Banca Finint: prodotti di prestito, equity e quasi-equity per un importo di Euro
102.924.800,00.
d) Il presente Avviso potrà essere ulteriormente integrato e aggiornato, inter alia, in relazione
alla ripartizione degli importi a valere sul Fondo Tematico PUI di cui al presente articolo 6, sino
a concorrenza della dotazione complessiva del Fondo Tematico PUI pari a Euro 272.000.000,00

Articolo 7. Tipologie e caratteristiche generali di prodotti finanziari
distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione
del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01)); ii) attività e attivi nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione de/ sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.);

iii) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori (L’esclusione non si applica alle azioni previste
nell’ambito dalla presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico(L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati alfine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto); e iv) attività e attivi in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all’ambiente.
5 Di tale metodologia verrà data evidenza tramite una relazione in cui saranno specificate le evidenze documentali che dimostrano il rispetto
del principio del DNSH.
a) Gli Intermediari Finanziari metteranno a disposizione dei Destinatari Finali, ai fini del
finanziamento di investimenti e/o progetti ammissibili, prodotti di prestito, equity o quasi-
equity – o prodotti aventi analoghe strutture o effetti.
b) Gli Intermediari Finanziari analizzeranno, a proprio insindacabile giudizio, il miglior prodotto
finanziario o combinazione di prodotti da offrire in relazione a ogni singolo progetto e/o
investimento e relativo Destinatario Finale, e le relative condizioni, nell’ambito delle
caratteristiche generali di cui al presente articolo.
c) L’assegnazione del prodotto finanziario a un Destinatario Finale in relazione a un progetto e/o
investimento sarà rimessa all’istruttoria svolta ad insindacabile giudizio degli Intermediari
Finanziari, secondo quanto previsto all’articolo 3, paragrafo c), che precede.
d) Tutti i prodotti finanziari messi a disposizione a valere sul Fondo Tematico PUI saranno oggetto
di rimborso e non costituiranno contributi a fondo perduto.
e) I prodotti finanziari messi a disposizione a valere sul Fondo Tematico non beneficeranno di
agevolazioni o misure di aiuto di Stato, salve diverse indicazioni che saranno rese note a mezzo
aggiornamenti e integrazioni del presente Avviso. In particolare, allo stato, l’onerosità dei
prestiti o prodotti di debito sarà commisurato ai tassi minimi di mercato come comunicati
dalla Commissione Europea, secondo la modulazione svolta insindacabilmente dagli
Intermediari Finanziari.
f) In linea generale, e salva due diligence degli Intermediari Finanziari, i prodotti finanziari di
prestito potranno avere durata massima di 30 anni per le attività di investimento e fino a 15
anni per il supporto di capitale circolante/liquidità con riferimento a progetti e/o investimenti
inclusi negli obiettivi del Fondo Tematico PUI.
g) La quota di copertura dei costi di investimento e/o progetto in relazione a ciascun caso
specifico è rimessa alla prudente e insindacabile valutazione istruttoria degli Intermediari
Finanziari nei limiti della policy del Fondo Tematico PUI.

Articolo 8. Presentazione delle richieste e documentazione
a) A partire dal 14 aprile 2023, le richieste di intervento, complete di una descrizione
dell’investimento e/o progetto e di una indicazione di fabbisogno finanziario, nonché di ogni
altra documentazione indicata nelle apposite schede approntate dagli Intermediari Finanziari,
possono essere presentate on line agli Intermediari Finanziari medesimi, tramite seguenti
indirizzi web:
i. NEWCO – Fondo Tematico Piani Urbani Integrati S.r.l. (Gruppo Intesa
Sanpaolo/Equiter S.p.A): fondopui.equiterspa.com;
ii. Banca Finint: fondopianiurbaniintegrati.finint.com.
b) Collegandosi ai siti web di cui al punto precedente, è possibile reperire tutte le informazioni
utili per presentare le richieste di supporto finanziario, e compilare i moduli di presentazione
delle medesime.
c) Le richieste di supporto finanziario sono valutate a insindacabile giudizio degli Intermediari
Finanziario secondo quanto previsto agli articoli 3, paragrafo c), e 7, paragrafo c), che
precedono.
d) Non si prevede la creazione di ordini di graduatoria cronologici e/o di merito, restando
l’ammissione al supporto del Fondo Tematico PUI rimessa all’insindacabile apprezzamento
degli Intermediari Finanziari circa, inter alia, la positiva istruttoria e la sostenibilità economica
e finanziaria del Beneficiario e del relativo progetto e/o investimento, la qualità dello stesso
rispetto agli obiettivi del Fondo Tematico PUI (anche, ma senza limitazione, in relazione al
principio DNSH) e il rispetto di criteri e requisiti di due diligence (incluso in relazione ad aspetti
KYC/AML).
e) La scadenza temporale di presentazione delle proposte progettuali è il 31 dicembre 2025,
salvo completo assorbimento delle risorse di cui all’articolo 6 che precede antecedente a tale
data, di cui verrà data opportuna pubblicità.
f) Secondo le modalità esplicitate nei rispettivi siti web, è possibile ricevere chiarimenti dagli
Intermediari Finanziari, i quali aggiornano un’apposita sezione dedicata alle risposte alle
richieste più frequenti di chiarimenti ad essi pervenute.

Articolo 9. Conferma della coerenza con i Piani Urbani Integrati
a) Ai fini dell’ammissione dei progetti e/o investimenti al supporto del Fondo Tematico PUI, gli
Intermediari Finanziari, una volta acquisite le informazioni rilevanti presso i relativi promotori,
richiederanno alle Città Metropolitane un parere circa la coerenza di ciascun progetto e/o
investimento proposto rispetto ai Piani Urbani Integrati.
b) Ai fini della detta conferma di coerenza, le Città Metropolitane terranno conto dei progetti
inclusi nei propri Piani Urbani Integrati e/o delle finalità complessive e degli obiettivi generali
sottesi ai Piani Urbani Integrati, in considerazione, tra l’altro, delle seguenti finalità generali:
i. manutenzione per il riutilizzo, nonché rifunzionalizzazione delle aree pubbliche;
ii. miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale;
iii. miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane.
c) Il parere positivo della Città Metropolitana sarà comunicato da questa esclusivamente
all’Intermediario Finanziario, che darà seguito alla propria valutazione secondo quanto
previsto nel presente avviso.
d) In caso di parere negativo della Città Metropolitana interessata, l’Intermediario Finanziario
comunicherà tale esito ai relativi promotori. Un progetto e/o iniziativa che abbia ricevuto esito
negativo circa la relativa coerenza rispetto ai Piani Urbani Integrati può essere ripresentato
all’Intermediario Finanziario che ha esaminato la proposta progettuale ovvero all’altro
Intermediario Finanziario, con le dovute modifiche e/o integrazioni tenuto conto dei rilievi
ricevuti e per quanto tecnicamente possibile.

Articolo 10. Disposizioni in materia di pubblicità dell’Avviso
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Ministero dell’Interno -Dipartimento per gli affari
interni e territoriali – Direzione Centrale per la finanza locale https://dait.interno.gov.it/finanza-
locale , e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Sezione “Estratti, sunti e comunicati”.
Ogni integrazione o aggiornamento del presente Avviso sarà soggetto alle medesime forme di
pubblicità.

Articolo 11. Normative rilevanti – rinvio
I Destinatari Finali che presenteranno richiesta di supporto finanziario a valere sul Fondo Tematico
PUI, nei modi e termini e ai soggetti che saranno indicati negli aggiornamenti del presente Avviso,
saranno tenuti a conformarsi, senza pregiudizio per ogni ulteriore rinvio o richiamo a norme di legge
che sarà contenuto negli accordi eventualmente sottoscritti con gli Intermediari Finanziari, alle
normative che regolano la fonte della provvista da cui deriva il detto supporto, inclusi, senza
limitazione, il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio
2021 (e ss.mm.ii.) sul dispositivo per la ripresa e resilienza, il PNRR e la normativa europea e nazionale
ad esso connessa, le normative in materia di fondi dell’Unione europea e di strumenti finanziari
(incluse le relative regole di cumulabilità e divieti di doppio finanziamento), le norme in materia di
aiuti di Stato, e ogni ulteriore norma applicabile.

(Giacomo Perini)